La Governance
La governance è ciò che permette al Distretto di trasformare una visione condivisa in decisioni, responsabilità e azioni concrete. Il DBTF è uno spazio di governo partecipato, in cui aziende agricole, cittadini, associazioni, comuni, assieme a tutti gli altri soggetti aderenti al Distretto, contribuiscono alle scelte e alla loro attuazione.
Conosci gli organi del Distretto
Il Soggetto Referente
Rete Semi Rurali ETS
Assicura il coordinamento e lo sviluppo operativo del Distretto, la rappresentanza legale, i rapporti con la Regione e le istituzioni. Cura inoltre l'attuazione e l'aggiornamento del Piano.
La Presidente dell'Assemblea
Claudia Sereni (Sindaca di Scandicci)
È eletta dall'Assemblea e presiede i lavori, garantisce il corretto svolgimento delle sedute, verifica il quorum e gli esiti delle votazioni. Svolge una funzione di garanzia e imparzialità e, una volta eletta, non vota in Assemblea.
Il Comitato d'Indirizzo
Francesco Corti — Comune di Scandicci
Rossella Bartolozzi — Comune di Firenze
Riccardo Zammarchi — Comune di Lastra a Signa
Lorenza Albanese — Comune di Lastra a Signa
Eletto dall'Assemblea, monitora le attività, valuta l'andamento dei progetti e formula proposte strategiche. È composto da sette membri, con rappresentanza dei territori comunali aderenti.
L'Assemblea
È la base costitutiva e l'organo sovrano del Distretto: riunisce i soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo e ne rappresenta lo spazio principale di decisione e partecipazione. Approva, aggiorna e verifica l'attuazione del Piano, elegge la Presidente e il Comitato d'Indirizzo e decide sulle principali questioni relative alla vita del Distretto.
La Comunità di Distretto
È la comunità che vive nel territorio del DBTF e ne costituisce il contesto sociale, economico e ambientale. La Comunità è il bacino più ampio a cui il Distretto rivolge le proprie politiche e i cui bisogni e interessi intende rappresentare. Ne fanno parte, in senso territoriale, tutte le persone e le realtà che abitano e operano nei Comuni del Distretto. L'appartenenza alla Comunità Distrettuale non coincide con la partecipazione all'Assemblea, alla quale si accede attraverso la sottoscrizione dell'Accordo di Distretto.
Come si entra nel Distretto
Chi può aderire?
Possono aderire aziende agricole biologiche o in conversione, associazioni di produttori, soggetti della filiera, Comuni ed enti pubblici, organizzazioni professionali e cooperative, enti di ricerca, cittadini, associazioni e comunità locali. L’adesione comporta la condivisione delle finalità del Distretto e l’impegno a contribuire alla loro attuazione.
Come si entra nell’Assemblea?
Si entra nell’Assemblea attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di Distretto. Per i Comuni l’ingresso è vincolato a delibera comunale e presentazione della richiesta all’Assemblea.
Il requisito del 51% delle imprese biologiche
Gli imprenditori agricoli biologici devono rappresentare almeno il 51% dei componenti dell’Assemblea (DM 663273/2022). È un requisito sulla composizione dell’organo decisionale che garantisce la centralità della componente agricola biologica nella governance del Distretto. Quando l’ingresso di nuovi aderenti non consente più di garantire questa maggioranza, non è possibile procedere con ulteriori adesioni.
Come si vota nell’Assemblea?
Vale il principio “una testa, un voto”. Ogni soggetto avente diritto dispone di un voto, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Le decisioni ordinarie sono assunte a maggioranza dei voti espressi. Per alcune decisioni fondamentali sono previste maggioranze qualificate.
Il quorum
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, a condizione che sia presente almeno il 51% degli imprenditori agricoli biologici, anche per delega.
Se sei un’azienda agricola, un cittadino, un ente o un’associazione del territorio e vuoi saperne di più su come aderire, vai alla pagina Partecipa.
Gli strumenti di governo
L'Accordo di Distretto
È l'atto che costituisce il Distretto. Definisce il territorio, i soggetti aderenti, gli obiettivi, gli impegni e le modalità fondamentali di funzionamento. La sua sottoscrizione formalizza l'adesione al DBTF e la partecipazione all'Assemblea.
Scarica il PDF ↓Il Piano
È lo strumento di programmazione del Distretto. Parte dall'analisi del territorio e traduce gli obiettivi condivisi in azioni, responsabilità e tempi di attuazione. Può essere aggiornato nel corso del percorso del Distretto.
Scarica il PDF ↓Il Regolamento
Definisce le regole di funzionamento dell'Assemblea: modalità di convocazione, quorum, deleghe, votazioni, verbalizzazione, trasparenza e adesioni successive. È lo strumento che rende operative le regole fissate dall'Accordo.
Scarica il PDF ↓Il quadro normativo del Distretto
Il DBTF opera dentro un quadro normativo a due livelli: la Legge Regionale Toscana 51/2019 e il DM 663273/2022 (MASAF), che definisce i requisiti nazionali dei Distretti Biologici. Le due discipline utilizzano, in alcuni casi, denominazioni e strumenti differenti — la tabella qui sotto mette a confronto i due impianti normativi e il loro raccordo. Le celle evidenziate in verde segnalano dove uno dei due livelli pone un requisito più stringente dell’altro.
| Elemento | LR 51/2019 (Toscana) | DM 663273/2022 (nazionale) | Raccordo |
|---|---|---|---|
| Soggetto che rappresenta il distretto prima del riconoscimento | Non è espressamente nominato in fase pre-costitutiva; la LR lo assorbe nel "soggetto referente" (art. 6), che però ha valenza anche dopo il riconoscimento | "Soggetto gestore" (art. 2, c.1 lett. i): individuato dal comitato promotore, ha carattere provvisorio, decade con il riconoscimento | Il soggetto gestore del DM confluisce nel soggetto referente della LR, che in Toscana mantiene però un ruolo stabile anche dopo il riconoscimento (per il DBTF: Rete Semi Rurali ETS) |
| Organo assembleare/direttivo | Assemblea di distretto (art. 5): composta da chi ha sottoscritto l'accordo; approva Il Piano, ne verifica l'attuazione, propone modifiche/revoca | Consiglio Direttivo (art. 2, c.1 lett. j): costituito dopo il riconoscimento, adotta statuto e regolamento organizzativo | Il Consiglio Direttivo del DM è identificato con l'Assemblea di distretto della LR. Nel caso del DBTF, l'Assemblea si dota di un proprio regolamento |
| Accordo costitutivo | Accordo di distretto (art. 4) | Protocollo (art. 2, c.1 lett. k): scrittura privata tra i soggetti del comitato promotore | Il Protocollo del DM coincide con l'Accordo di distretto della LR |
| Documento di programmazione | Il Piano (art. 7), durata 3-5 anni | Piano del distretto biologico (art. 2, c.1 lett. m; contenuti art. 6) | Il Piano del DM coincide con Il Piano della LR, che deve integrare tutti i contenuti dettagliati dell'art. 6 DM |
| Soggetti obbligati a sottoscrivere/aderire | Almeno 3 imprenditori agricoli bio (o associazione con almeno 3) + 1/3 dei comuni del territorio (art. 4, c.4) | Imprenditori agricoli bio, associazioni di produttori bio, soggetti di filiera (art. 4, c.1) — nessun riferimento esplicito ai comuni | Le Linee Guida mantengono anche il requisito "comuni" della LR, aggiungendolo a quanto richiesto dal DM |
| Rappresentanza minima imprenditori bio negli organi | Non quantificata esplicitamente in questi termini | Almeno il 51% dei componenti del Consiglio Direttivo (art. 4, c.2) | Le Linee Guida applicano tale soglia al 51% dei componenti dell'Assemblea di distretto |
| Forma giuridica | Il soggetto referente ha la rappresentanza legale e determina la forma giuridica (art. 6, c.2); può assumere qualsiasi forma — per il DBTF, Ente del Terzo Settore (ETS) | Entro 60 gg dall'esito positivo, il distretto assume la forma giuridica indicata nel piano; entro 30 gg la regione riconosce (art. 7) | La Regione Toscana considera come forma giuridica del distretto quella del soggetto referente (art. 1, c.2 DM: fatte salve le normative regionali) |
| Contenuti minimi obbligatori dell'accordo/protocollo | Denominazione, delimitazione territoriale, forma giuridica, elenco aderenti, organizzazione amministrativa, obiettivi/Piano, superficie condotta a biologico pari ad almeno il 30% della SAU del Distretto, forme di partecipazione (art. 4, c.7) | Denominazione, delimitazione territoriale (con superficie minima bio, non quantificata in questo articolo), forma giuridica, composizione assemblea (art. 7) | Sostanzialmente coincidenti; l'accordo deve contenere entrambi i set di elementi — la soglia del 30% della SAU è quella toscana, usata come criterio minimo anche in raccordo con la disciplina nazionale |
| Soggetti "facoltativi"/comunità distrettuale | Associazioni, enti pubblici/privati, enti di ricerca, consumatori, organizzazioni professionali, ecc. (art. 4, c.5) | Analogo elenco più ampio (art. 4, c.3), definito "categorie non obbligatorie" | Le Linee Guida uniscono i due elenchi nella nozione di "comunità distrettuale"; basta dare loro la possibilità di sottoscrivere l'accordo |
| Procedura di riconoscimento | Termine di 90 giorni dalla ricezione dell'istanza (art. 8, c.3); criteri di merito (% SAU bio, coerenza territoriale, ecc.) | Istruttoria regionale con possibilità di richiedere chiarimenti; 60+30 gg per assunzione forma giuridica post-esito positivo (art. 5-7) | Le Linee Guida non modificano i tempi regionali già vigenti (fatti salvi ex art. 1, c.2 DM) |
| Registro Nazionale | Non previsto dalla LR | Istituito e gestito dal Ministero (art. 10); il provvedimento regionale di riconoscimento va trasmesso al Ministero | La Regione deve trasmettere gli atti al MASAF per l'iscrizione |